A proposito della pena di morte

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La crescente e deliberata cattiveria dei dibattiti sui social mi porta a starne sempre più lontano. Le parole sono troppo preziose per sprecarle insultandosi come carrettieri, tanto più quando spesso è dolorosamente evidente la totale mancanza di una volontà seria di confronto. Emblematico in questo senso il dibattito acceso in rete dalla recente modifica portata dal santo Padre all’articolo 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica, a proposito della pena di morte. È stato doloroso in questa circostanza vedere perfino stimati professori, che certo non possono ignorare né il diritto canonico, né la storia della Chiesa, né la Teologia, schierarsi aprioristicamente contro il Santo Padre.

Questa velenosa discussione ha portato non poca confusione nel cuore di alcune anime semplici e per questo mi decido ad uscire dal mio abituale riserbo. Non mi rivolgo di sicuro a chi vuole solo provocare, per cui chiedo a tutti quelli che vorranno interagire di mantenere il volume basso e di confrontarsi con la pacatezza che l’argomento richiede e compatibilmente con i tempi molto ristretti che il mio ministero mi permette di dedicare alla Rete.

Ci sono a mio parere due questioni intrecciate tra loro e il solo modo di fare chiarezza è separarle, qui bene distinguit bene docet (il buon insegnante sa fare le giuste distinzioni), dicevano i latini.

Prima domanda: il pontefice ha il potere di modificare il Catechismo?

Seconda domanda: era questa specifica modifica opportuna?

Per quanto riguarda la prima domanda non c’è dubbio che la risposta è sì: il pontefice ha il potere di apportare modifiche al Catechismo della Chiesa Cattolica, che del resto è già stato modificato sia da S. Giovanni Paolo II che da Benedetto XVI, tanto è vero che la versione attuale non è nemmeno la prima, visto che prima abbiamo avuto il cosiddetto “Catechismo Tridentino” e poi quello di S. Pio X. Anzi la versione attuale del Catechismo è talmente diversa da quello di S. Pio X da far quasi dubitare che siano due documenti assimilabili.

Per quanto venerabile, per quanto espressione del più alto grado di magistero, quindi, il CCC non è immutabile.

Naturalmente non ogni modifica è ammissibile. Si può modificare solo se è cambiata la dottrina e la prassi della Chiesa e questo ovviamente non può accadere in materia essenziale di fede, ma solo in relazione alla morale, che muta nel tempo secondo il mutato sentire sociale.

Ad esempio nei tempi apostolici la schiavitù era comunemente accettata e perfino S. Paolo (pur avendo manifestato alcuni dubbi ed avendo per così dire gettato le fondamenta di un ripensamento successivo) ordina agli schiavi di restare sottomessi ai loro padroni (Cfr. Ef 6,5 – Col 3,22). Ci vorranno secoli prima di poter giungere ad una chiara e inequivoca condanna della schiavitù da parte della Chiesa. Per più di un millennio ci si è limitati ad invocare condizioni migliori per gli schiavi, senza però condannare l’istituzione della schiavitù in se stessa e, se non vado errato, la prima ferma e decisa condanna risale ad una lettera di Pio II che nel 1492 la definisce magnum scelus, un grande crimine.

L’esempio della schiavitù è perfetto per capire come la morale si evolve con il mutare della società: non mutano i principi fondamentali (in questo caso la dignità dell’uomo), ma se ne comprende sempre meglio l’applicazione alle fattispecie concrete della vita (in questo caso che è contrario alla dignità dell’uomo farne una merce da poter vendere o comprare). Del resto non potrebbe essere diverso, dal momento che la morale non ha a che fare con pure essenze, ma con persone viventi e potrebbe essere definita come l’applicazione del vero alla concretezza della vita. Il vero resta vero sempre, ma la vita cambia, e dunque deve necessariamente cambiare anche il modo di applicare ad essa la verità.

Venendo allo specifico della pena di morte, la Chiesa non ha mai affermato che essa è buona o giusta, ma soltanto lecita. In altre parole c’è un principio generale (il comandamento “non assassinare”, il rispetto assoluto della vita umana, eccetera) a cui si ammettono alcune deroghe, ad esempio in caso di guerra o nel caso della legittima difesa, a cui molte volte la pena di morte è stata assimilata. È evidente che modificare una deroga, dichiararla non più valida, non tocca il principio di base, la verità di fede, che in questo caso è addirittura Parola di Dio (il quinto comandamento, nientemeno), quindi del tutto immodificabile, ma soltanto la sua applicazione alla prassi.

Già S. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI avevano manifestato diverse perplessità sull’articolo 2267, sottolinenando come nelle presenti condizioni fosse di fatto inapplicabile, ovvero come nella nostra società attuale la pena di morte fosse da considerare sempre illecita. Proprio questi precedenti forniscono la base di quel “mutato sentire ecclesiale” necessario per modificare il catechismo. L’articolo 2267 quindi era indubbiamente modificabile, perché non adeguato nella sua vecchia formulazione ad esprimere la fede della Chiesa, perciò, per rispondere alla prima domanda, non c’è dubbio che il pontefice avesse il potere e il diritto di modificarlo.

Per essere chiari fino alla pedanteria: il Papa non ha modificato la fede della Chiesa riformulando quell’articolo, ma ha espresso in maniera migliore quella che già era dottrina ecclesiale.

Veniamo alla seconda domanda: era opportuna questa modifica?

Chiunque abbia fatto un po’ di evangelizzazione sul campo si è trovato qualche volta a scontrarsi con lo scandalo di molti non credenti per “l’arretratezza” della Chiesa in questa materia. Non si tratta di adeguarsi al sentire del mondo, ma di esprimere meglio quello che è il sentire della Chiesa, in modo che per il mondo sia più comprensibile.

Non c’è dubbio che qualsiasi colpa abbia commesso un uomo non perde mai il suo status di “imago dei” e conseguentemente la sua dignità, non c’è dubbio che ogni uomo è potenzialmente redimibile e quindi risulta particolarmente odiosa una pena che interrompe artificialmente il processo di pentimento e recupero, non c’è dubbio che lo stato non può in quanto tale soggiacere all’istinto umano della vendetta, che non è certo etico, ma in un singolo individuo potrebbe costituire un’attenuante, anzi il diritto per sua natura deve essere quanto più possibile al di sopra delle emozioni, non c’è dubbio infine che la fattispecie della legittima difesa non è applicabile al caso specifico, perché la pena non può che essere somministrata dopo che il delitto è stato commesso e quindi non ha lo scopo di impedirlo (che è appunto il motivo per cui una difesa può definirsi legittima), né vale l’obiezione che si vogliono impedire eventuali delitti futuri, perché non è moralmente lecito infliggere una pena massima senza avere la certezza che altri delitti saranno commessi. Uno stato dispone di altri modi per garantire la sicurezza dei cittadini!

Di fronte a questi quattro punti, secondo me assodati e parte non solo del sentire emozionale, ma della dottrina sociale della Chiesa, risulta assai difficile ammettere logicamente la liceità della pena di morte ed è stato quindi più che giusto ed opportuno riformare il canone 2267.

Anzi, personalmente dico: era ora!

5 commenti

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5 risposte a “A proposito della pena di morte

  1. Ho letto in giro alcune obiezioni, come quella che, secondo s.Tommaso, esisterebbero dignità prima (mi pare di ricordare fosse stata chiamata così, dovuta all’essere creati a immagine e somiglianza di Dio) e dignità seconda (che si aumenta o si perde con le opere e le azioni che compiamo).
    E che con la pena di morte si andava a punire il comportamento “bestiale” Di chi aveva perso la “seconda” in seguito ai più efferati crimini.

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    • Che poi..io dico, tutti sono d’accordo che non si debba uccidere l’innocente.
      Solo che tutti pensano innocente (col significato di “non colpevole, privo di una determinata colpa morale o giuridica”, il significato che si da in ambito giudiziario) e nessuna pensa al participio presente e cioè, colui che non nuoce ORA, colui che non sta commettendo alcun male ADESSO.
      E il detenuto, in quanto DETENUTO è innocente perchè reso innocuo.
      Poi se evade si entra nel campo della legittima difesa che non è mai cambiato.

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  2. Martina

    Che bello, è tornata la fontana! Mi mancava… grazie!

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  3. Oggi quando si parla di pena di morte si leva un coro unanime di indignazione, destra e sinistra, atei e credenti…tutti concordi che sia un’atrocità. Se guardiamo alla sacra scrittura ci accorgiamo che Dio e uomini di Dio hanno fatto una carneficina dal primo all’ultimo capitolo, quindi trovo del tutto fuori luogo scandalizzarsi e ritenere la morte il peggiore dei mali. Anzi io penso che la pena di morte sia un discorso proponibile proprio sulla base dell’insegnamento della Bibbia. Dio dopo aver enunciato i comandamenti fra i quali “non uccidere” si trovò a ripensarci per fronteggiare il malcostume dilagante e parlò a Mosè…”quando si troverà un uomo a giacere con una donna maritata, ambedue moriranno: l’uomo che ha giaciuto con la donna, e la donna. Così toglierai via il male di mezzo ad Israele”. Dio afferma che la pena di morte è un mezzo per togliere il male dal mondo. Io credo che Gesù con le parole…”date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”…abbia in qualche modo tracciato uno spartiacque fra lo Stato e la Chiesa, una sorta di certificato di non ingerenza fra le rispettive competenze. Lo Stato si preoccupi di salvaguardare l’incolumità fisica dei cittadini, la Chiesa badi alla salvezza delle anime. Partendo da questo presupposto e considerando che i comandamenti sono al singolare, quindi rivolti alle singole coscienze e non alle comunità…si può ipotizzare che ciò che è vietato alla singola persona non è escluso possa essere lecito alla comunità. Ed allora si potrebbe supporre che per uno Stato possa essere lecito ricorrere in situazioni di forte emergenza sociale alla pena di morte. Anche san Paolo sembra avvalorare questa posizione quando afferma…”ciascuno stia sottomesso all’autorità costituita poiché non c’è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio”. Sulle stesse frequenze si era espresso Gesù poco prima della sua condanna a morte quando disse a Pilato…”tu non avresti alcun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall’alto”. Quindi qualora uno Stato decidesse di applicare la pena di morte, si sappia che è volontà di Dio! Se poi si considera che lo spettro della pena capitale non solo agirebbe da forte deterrente salvando molte vite a fronte di qualche esecuzione, ma costituirebbe un principio secondo il quale quello che sembra un omicidio di Stato diventi in realtà il suicidio del condannato…dal momento che commettendo quel crimine sapeva a cosa sarebbe andato incontro. Come ultimo contributo mi avvalgo delle parole sopra citate che mi pare taglino la testa al toro e sgombrino il campo da ogni equivoco. Parole che sconvolgono dal momento che il Signore sdogana la pena capitale, non per i crimini contro la persona, ma per lo scandalo di far perdere la fede ai suoi discepoli. Oggi i malviventi, protetti da uno status giuridico garantista all’ennesima potenza non hanno più paura di nulla, se in Italia vogliamo tornare a vedere la luce del sole…dobbiamo cominciare a legiferare il terrore!

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